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Rimborsi Enel in caso di interruzione della fornitura di energia elettrica

Scritto da Angelo Radica

Pubblicato il

AVVISO AI CITTADINI 15
 
Richiesta rimborsi per mancanza di energia elettrica. 
 
Si comunica a tutti gli interessati delle zone di Dante Alighieri, Felizzi, Mazzini, Don Morosini che Venerdì 13 Marzo al 3' piano del Municipio dalla 10 alle 12  Comune Tollo
mette a disposizione dei cittadini interessati una addetta del Codacons per assisterli nella richiesta dei rimborsi per interruzione.
 
Alle famiglie da 30 a 300 euro per interruzioni di durata superiore agli standard; per le imprese fino a 6.000 euro
Elettricità: rimborsi automatici e un fondo eventi eccezionali per i blackout
Milano, 16 luglio 2007
 
Rimborsi automatici da 30 a 300 euro per le famiglie e rimborsi fino a 6.000 euro alle imprese per eventuali interruzioni di energia elettrica di durata superiore agli standard; un Fondo eventi eccezionali per finanziare gli stessi rimborsi a seguito di blackout dovuti a condizioni, eventi eccezionali o periodi particolari. Sono alcune delle novità introdotte dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con la delibera sulla ‘Tutela dei clienti finali di energia elettrica interessati da interruzioni prolungate o estese'.
 
L'obiettivo è duplice: da un lato si vuole assicurare un rimborso per il disagio subito dai clienti, famiglie e imprese, in caso di interruzioni di durata prolungata oltre certi tempi standard prefissati; dall'altro si vuole incentivare e promuovere un tempestivo ripristino del servizio da parte delle imprese di distribuzione e trasmissione, con un contenimento della durata delle interruzioni.
 
Il provvedimento, disponibile sul sito www.autorita.energia.it, è stato approvato a seguito di tre documenti di consultazione, nell'ambito di un processo di studio e di confronto con i soggetti interessati. Il meccanismo introdotto dall'Autorità rappresenta una soluzione innovativa e d'avanguardia nel contesto internazionale ed europeo.
 
A pagare i rimborsi, che saranno accreditati direttamente in bolletta sotto forma di detrazione forfetaria, saranno le imprese di distribuzione. 
 
IL PROVVEDIMENTO NEL DETTAGLIO
 
Durata delle interruzioni
La definizione degli "standard”, ossia la durata delle interruzioni che, se sorpassata, dà diritto ad usufruire del rimborso, ha due differenti modulazioni. 
Per le interruzioni senza preavviso, gli "standard” sono definiti in base alla tipologia territoriale, distinta in tre "gradi di concentrazione”: grandi città ("alta concentrazione”, i comuni con più di 50.000 abitanti), centri di media ampiezza ("media concentrazione”, i comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 50.000 abitanti), paesi e aree rurali ("bassa concentrazione”, i comuni con meno di 5.000 abitanti). Ad esempio, per una famiglia (clienti di bassa tensione) in alta concentrazione, lo standard di durata da superare sarà di 8 ore; in media concentrazione, di 12 ore; in bassa, di 16 ore. Per una impresa, se connessa in bassa tensione, si applicano gli stessi standard; se invece è connessa in media tensione, lo standard sarà rispettivamente di 4, 6 e 8 ore. 
Per le interruzioni con preavviso, la durata del blackout da superare per ottenere il rimborso sarà indistintamente di 8 ore, sia per le famiglie che per le imprese. 
 
Rimborsi
Oltrepassati gli "standard” di durata delle interruzioni, scatteranno automaticamente i rimborsi. Le famiglie otterranno 30 euro di rimborso, più altri 15 euro per ogni eventuale blocco di 4 ore di interruzione oltre gli "standard”; questo fino a un tetto massimo di 300 euro. 
I piccoli consumatori e le imprese con potenza inferiore o uguale a 100 kW, avranno 150 euro, più altri 75 ogni ulteriori 4 ore, fino ad un massimo di 1.000 euro. 
I piccoli consumatori con potenza superiore a 100 kW, avranno 2 euro per ogni kW, più un euro a kw ogni ulteriori 4 ore, fino ad un massimo di 3.000 euro. 
Infine, le imprese con potenza superiore a 100 kW, allacciate in media tensione, otterranno 1,5 euro per ogni kW, più 0,75 euro a kW per ogni ulteriori 2 ore, fino ad un massimo di 6.000 euro. 
I rimborsi automatici saranno corrisposti come detrazioni nella prima bolletta emessa dopo 60 giorni dall'interruzione. Se la sospensione coinvolgesse più di 2 milioni di utenti, considerata la complessità del caso, il termine passa da 60 a 210 giorni. 
L'impresa distributrice non è tenuta al rimborso se il cliente non è in regola con i pagamenti e, nel mercato libero, il distributore li corrisponderà al venditore che, concretamente, li accrediterà al cliente finale. 
Se un utente non dovesse ricevere il rimborso dovuto nei tempi stabiliti, può farne richiesta al distributore entro 6 mesi dal momento dell'interruzione e l'azienda, entro tre mesi, ha l'obbligo di versarlo o di motivare l'eventuale rifiuto.
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