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ORDINANZA n.36/2017 - ATTIVITA' DI PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI

Scritto da Alessandro Lombardi

Pubblicato il

ORDINANZA
ATTIVITA' DI PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI
n°36 Reg. Ord. Del. 12.07.2017

IL SINDACO

Premesso che la Regione Abruzzo, con deliberazione di Giunta Regionale n. 319 del 26 giugno 2017, ha dichiarato, per l'anno 2017, lo stato di "grave pericolosità di
incendi boschivi" dal l luglio al 15 settembre 2017, per tutte le superfici boscate della Regione Abruzzo.

Considerato che è di fondamentale importanza ribadire quanto già previsto dall'art. 56 comma 4 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3 , il quale prevede: "Durante il "Periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi" nelle zone boscate, fatte salve le altre norme vigenti in materia, si attuano le seguenti prescrizioni e divieti:

  1. è vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace,
  2. nonché compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
  3. è vietato parcheggiare sui prati o nei boschi autovetture munite di marmitta catalitica;
  4. nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre di ogni anno è in ogni caso vietata l'accensione di fuochi entro il limite di 200 metri dall'estremo margine del bosco;
  5. nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre di ogni anno è vietato gettare dai veicoli in movimento fiammiferi, sigari o sigarette accese";

Vista la nota n° 0041341 di prot. del 04.07.2017, con la quale la Prefettura di Chieti ha invitato i Sindaci dei Comuni della Provincia a porre in essere le opportune azioni di carattere preventivo volte alla eliminazione o al contenimento delle situazioni di pericolo che potrebbero favorire l'innesco e la propagazione di incendi boschivi;

Vista la L.R.A. n° 3 del 04.01.2014;

Ritenuta la necessità di adottare iniziative volte prevenire eventi di pericolo per la pubblica incolumità;

ORDINA

  1. Ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i responsabili di cantieri edili, i proprietari di terreni posti ai margini delle strade, di provvedere ad effettuare, a propria cura e spese e sotto la propria diretta responsabilità penale e civile, i relativi interventi d i pulizia dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;
  2. La vegetazione secca in genere presente in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, dovrà essere eliminata per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a mt. 10,00;
  3. E' fatto divieto, di accendere fuochi o bruciare stoppie;

DA ATTO

Che chiunque viola la presente Ordinanza e soggetto alle sanzioni amministrative ai sensi del codice della stl'ada e del vigente regolamento comunale;

DISPONE

• Che la presente Ordinanza venga:

  • pubblicata all'Albo Pretorio del Comune
  • affissa e resa pubblica su tutto il territorio comunale;
  • inserita nel sito ufficiale del Comune;

Che copia della presente Ordinanza venga trasmessa , per quanto di competenza: alla Prefettura U.T.G. di Chieti ed alla Stazione Carabinieri dei Tollo;

Gli agenti di Polizia Locale sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando nei confronti dei trasgressori provvedimenti sanzionatori previsti dal codice della strada e dai regolamenti comunali.

 

IL SIDACO

Dott. Angelo RADICA

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