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Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 202 Marzo 2020

Scritto da Angelo Radica

Pubblicato il

#TolloinForma #news #numero 90

Autore del post: #losplendido

AGGIORNAMENTO CORONAVIRUS - DPCM 22 marzo 2020

Di seguito, invece, l’elenco delle attività che saranno chiuse fino al 3 aprile ai sensi dall’odierno Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

• 02 SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI
• 07 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI
• 08 ALTRE ATTIVITÀ DI ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE
• 09.9 ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER L’ESTRAZIONE DA CAVE E MINIERE DI ALTRI MINERALI

12 INDUSTRIA DEL TABACCO
• 13 INDUSTRIE TESSILI, tranne la produzione di articoli tecnici, corde e tessuti non tessuti

14 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA, tranne gli indumenti da lavoro

15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI

16 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
tranne gli imballaggi

23 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI
• tranne vetri igienici

24 METALLURGIA

25 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)

26 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI tranne gli apparecchi medicali

27 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE tranne quelle per il controllo dell’elettricità

28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA tranne le macchine per: agricoltura e silvicoltura; industria alimentare, delle bevande e del tabacco; industria delle materie plastiche e della gomma

29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI

30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO

31 FABBRICAZIONE DI MOBILI

32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE tranne la fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche, di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza, e quella di casse funebri

41 COSTRUZIONE DI EDIFICI

43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI tranne l’installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione

45.1 COMMERCIO DI AUTOVEICOLI

46 COMMERCIO ALL’INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI) tranne quello di materie prime agricole e di animali vivi, prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco, prodotti farmaceutici, libri, riviste e giornali, di macchinari, attrezzature e forniture agricole, altri mezzi ed attrezzature di trasporto, strumenti e attrezzature di misurazione per uso scientifico, articoli antincendio e antinfortunistici, combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati

55 ALLOGGIO tranne alberghi e strutture simili

68 ATTIVITÀ IMMOBILIARI

73 PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO

77 ATTIVITÀ DI NOLEGGIO E LEASING OPERATIVO

78 ATTIVITÀ DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE

79 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE

80.3 SERVIZI INVESTIGATIVI PRIVATI

81.1 SERVIZI INTEGRATI DI GESTIONE AGLI EDIFICI

81.3 CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO
• 82 ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D’UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE tranne call center, imballaggio e confezionamento per conto terzi, e le agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste

90 ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO

91 ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI

92 ATTIVITÀ RIGUARDANTI LE LOTTERIE, LE SCOMMESSE, LE CASE DA GIOCO

93 ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO

95 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA tranne quella di computer e periferiche, telefoni, elettrodomestici e altre apparecchiature per le comunicazioni

96 ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA

98 PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE

99 ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI

Lo stop dovrà avvenire entro il 25 marzo e durerà fino al 3 aprile.

 

#TolloinForma #news #numero 91

Autore del post: #losplendido

AGGIORNAMENTO CORONAVIRUS - DPCM 22 marzo 2020

Di seguito l’elenco delle attività produttive che resteranno aperte:

ATECO

DESCRIZIONE

01

Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali

03

Pesca e acquacoltura

05

Estrazione di carbone

06

Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale

09.1

Attività dei servizi di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale

10

Industrie alimentari

11

Industria delle bevande

13.96.20

Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali

13.94

Fabbricazione di spago, corde, funi e reti

13.95

Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)

14.12.00

Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro

16.24.20

abbricazione di imballaggi in legno

17

Fabbricazione di carta

18

Stampa e riproduzione di supporti registrati

19

Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

20

Fabbricazione di prodotti chimici

21

Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici

22.1

Fabbricazione di articoli in gomma

22.2

Fabbricazione di articoli in materie plastiche

23.19.10

Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia

26.6

Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche

27.1

Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità

28.3

fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura

28.93

Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)

28.95.00

Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)

28.96

Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)

32.50

Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche

32.99.1

Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza

32.99.4

Fabbricazione di casse funebri

33

Riparazione emanutenzione installazione di macchine e apparecchiature

35

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

36

Raccolta, trattamento e fornitura di acqua

37

Gestione delle reti fognarie

38

Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali

39

Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti

42

Ingegneria civile

43.2

Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni

45.2

Manutenzione e riparazione di autoveicoli

45.3

Commercio di parti e accessori di autoveicoli

45.4

Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori

46.2

Commercio all’ingrosso di materie prime agricole e animali vivi

46.3

Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco

46.46

Commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici

46.49.2

Commercio all’ingrosso di libri riviste e giornali

46.61

Commercio all’ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori

46.69.19

Commercio all’ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto

46.69.91

Commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico

46.69.94

Commercio all’ingrosso di articoli antincendio e infortunistici

46.71

Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento

49

Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte

50

Trasporto marittimo e per vie d’acqua

51

Trasporto aereo

52

Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti

53

Servizi postali e attività di corriere

55.1

Alberghi e strutture simili

j (DA 58 A 63)

Servizi di informazione e comunicazione

K (da 64 a 66)

Attività finanziarie e assicurative

69

Attività legali e contabili

70

Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale

71

Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche

72

Ricerca scientifica e sviluppo

74

Attività professionali, scientifiche e tecniche

75

Servizi veterinari

80.1

Servizi di vigilanza privata

80.2

Servizi connessi ai sistemi di vigilanza

81.2

Attività di pulizia e disinfestazione

82.20.00

Attività dei call center

82.92

Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi

82.99.2

Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste

84

Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

85

Istruzione

86

Assistenza sanitaria

87

Servizi di assistenza sociale residenziale

88

Assistenza sociale non residenziale

94

Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali

95.11.00

Riparazione e manutenzione di computer e periferiche

95.12.01

Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari

95.12.09

Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni

95.22.01

Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa

97

Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico.

Tale elenco dei codici delle attività consentite può essere integrato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze;
Le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;

• le attività professionali non sono sospese fermo restando il rispetto le previsioni di cui all’art. 1, punto 7, dpcm 11 marzo 2020 (rispetto delle misure di sicurezza anticontagio, lavoro agile, sanificazione dei luoghi di lavoro;
• per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’art. 87 del decreto legge n. 18 del 2020: l’attività di smart working è la regola ordinaria di lavoro, l’attività in presenza è l’eccezione da svolgersi solo per servizi individuati dalle amministrazioni come indifferibili;
• per le attività commerciali si conferma quanto disposto dal dpcm 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo 2020 che ha stabilito la chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
• non è più consentito alle persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
• non sono più consentiti gli spostamenti giustificati dal rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
• restano sempre consentite le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività per cui non opera la sospensione, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano tali condizioni;
• sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonchè servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;
• è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari;
• resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;
• sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano tali condizioni. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
• sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.
• le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali;
• le imprese le cui attività sono sospese per effetto del decreto devono completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Le disposizioni del nuovo decreto producono effetto dalla data del 25 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall’ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.

 

/news/files/dpcm_20200322.pdf

/news/files/dpcm_20200322_allegato_1.pdf

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