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Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente numero 10 del 11 Marzo 2020 contenente norme per chiusura parrucchieri e affini, servizio a domicilio dei ristoranti e delle pizzerie e comunicazione chiusura attività commerciali

Scritto da Angelo Radica

Pubblicato il

Prot. n. 1757  del  11 Marzo 2020

Tollo, 11 marzo 2020

Id. flusso n. 10/Gab.Sind

 

ORDINANZA DEL DEL SINDACO DI TOLLO

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19.

  • Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
  • Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
  • Vista l’ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”;
  • Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
  • Vista l’ordinanza contingibile e urgente n. 1, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, firmata dal Ministro della salute il 23/02/2020e successivamente dal Presidente della Giunta Regionale dell’Abruzzo;
  • Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
  • Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
  • Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

 

 

  • Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”. (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020).
  • Richiamate le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale dell’Abruzzo del 8 Marzo n. 2 “Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica” e del 9 Marzo 2020, n. 3 “Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
  • Considerato il carattere diffusivo dell'epidemia e del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione Mondiale della Sanità;
  • Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID -19;
  • Considerata la situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità;
  • Visto l’articolo 117, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale i comuni sono abilitati ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;
  • Visto l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Sindaco e in forza del quale il Sindaco medesimo è considerato autorità sanitaria locale;
  • Preso atto che le disposizioni di cui all’art. 1 comma 1 lettere b, q e s del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 si estendono a tutto il territorio nazionale a partire dalla data del 9 marzo 2020 e sino al 3 aprile 2020;

ORDINA

  1. al fine di prevenire ancor più efficacemente il rischio di contagio nella popolazione, è disposta, a far data dal 11 e fino al 24 Marzo 2020, LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ classificate con i codici Ateco: 96.02.01 (Servizi di saloni di barbiere e parrucchiere); 96.02.02 (Servizi di istituti di bellezza) 96.02.03 (Servizi di manicure e pedicure) 96.09.02 (attività di Tatuaggio e piercing);

 

  1.  CHE LE ATTIVITÀ CLASSIFICATE con i codici Ateco: 56.10 Ristoranti e attività di ristorazione mobile, 56.11 Ristorazione con somministrazione, 56.10.12 Ristorazione con somministrazione connesse alle aziende agricole, 56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto, 56.10.30 Gelaterie e pasticcerie, 56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti, dopo le ore 18.00 possono svolgere il servizio di consegna a domicilio di cibi e bevande  a patto che ci si curi di evitare contatti personali tra l’addetto (rider) e il cliente al momento della consegna.
  2. a tutte le attività commerciali e artigianali che decidono di sospendere l’attività o vi abbiano già provveduto di dare comunicazione scritta consegnata a mezzo pec all’indirizzo comune.tollo@legalmail.it. Si precisa che tale adempimento oltre ad essere un obbligo di legge determinerà il periodo di chiusura nel caso in cui il Governo o altri enti adotteranno misure di sostegno.

FORMULA DIRETTIVA

  1. al Corpo di Polizia Municipale affinché sia assicurata idonea vigilanza su tutto il territorio comunale in ordine al rispetto delle prescrizioni di cui ai citati D.P.C.M. ed a quanto specificamente disposto con la presente ordinanza.
  2. in particolare, il Corpo di Polizia municipale assicurerà la massima attività di sensibilizzazione nei confronti degli esercenti e dei cittadini tutti.
  3. la presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio comunale on-line ed al sito istituzionale dell’Ente ed è immediatamente esecutiva. Il presente provvedimento viene trasmesso al Comando della Polizia Municipale di Tollo, alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Chieti, alla Questura di Chieti, al Comando della Guardia di Finanza di Chieti, al Comando dei Carabinieri di Tollo, alla Regione Abruzzo, all’Azienda Sanitaria Provinciale di Lanciano – Chieti - Vasto.
  4. gli Uffici Comunali sono incaricati, ognuno per le proprie competenze, della massima diffusione sui mas-media del presente provvedimento.
  5. Fatte salve le ipotesi di reato, in caso di inosservanza della presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.
  6. E’ fatto obbligo al Corpo di Polizia municipale, alle Forze di Polizia ed a chiunque altro spetti di fare osservare il presente provvedimento. Contro la presente ordinanza è ammesso, entro sessanta giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on line, ricorso dinanzi al TAR Abruzzo L’Aquila entro 60 giorni oppure, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

 

Il Sindaco di Tollo

F.to Angelo Radica

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