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Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente recante misure per la prevenzione della diffusione del Virus COVID-19 sul territorio comunale, in attuazione del D.P.C.M. 4.3.2020

Scritto da Angelo Radica

Pubblicato il

Prot. n. 1674  del  07 Marzo 2020

Tollo, 7 marzo 2020

Id. flusso n. 07/Gab.Sind

 

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente recante misure per la prevenzione della diffusione del Virus COVID-19 sul territorio comunale, in attuazione del D.P.C.M. 4.3.2020. 

 

 

IL SINDACO

  • TENUTO CONTO che l’Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un’emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;
  • VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6: “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; Vista l’ordinanza contingibile ed urgente n. 1 del Ministero della Salute del 23.2.2020 e la circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del 22.2.2020;
  • VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministeri del 23.2.2020 in materia di contrasto e contenimento del diffondersi del virus COVID-19;
  • VISTO, da ultimo, il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020 (in G.U. n. 55 del 4.3.2020) recante ulteriori misure in materia di contrasto e contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;
  • CONSIDERATO che le attività e le iniziative del Centro Anziani comunali comportano un notevole afflusso di pubblico della terza età, nelle strutture preposte, trattandosi di luoghi di incontro e di aggregazione;
  • CONSIDERATO, iniltre, che nei suddetti luoghi non risulta possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, come raccomandato all’art. 2, lett. b) del DPCM;
  • RILEVATA la necessità di adottare idonee misure per contribuire al contrasto della diffusione del virus, con particolare riferimento alla popolazione di una fascia di età avanzata, particolarmente vulnerabile al predetto Virus COVID-19;
  • RITENUTO dunque necessario disporre la chiusura delle strutture destinate al Centro Anziani, per evitare rischi di tipo sanitario derivanti dalla diffusione del Virus Covid19, sino al termine di efficacia del D.P.C.M. 4.3.2020, fissato dall’art. 4, comma 1, al 3 aprile 2020;
  • CONSIDERATO, altresì, che occorre sensibilizzare gli operatori commerciali ed i cittadini in genere sulla necessità di attenersi costantemente ad una distanza minima di un metro tra persone a fini di prevenzione del c.d. nuovo Coronavirus, secondo quanto richiesto alla lett. d) dell’allegato 1 al predetto D.P.C.M., in particolare nei mercati all’aperto su suolo pubblico e negli spazi pubblici esterni a bar, ristoranti ed altri esercizi per la somministrazione di alimenti;
  • CONSIDERATO ancora, in armonia con quanto previsto dal citato D.P.C.M., opportuno ordinare espressamente a tutti gli esercizi pubblici ed aperti al pubblico che venga esposto in maniera ben visibile un apposito cartello di formato minimo A4 contenente le prescrizioni di cui al citato allegato 1 al D.P.C.M. 4.3.2020, recante le misure igienico-sanitarie che chiunque deve adottare per prevenire il rischio di contagio dal virus COVID-19;
  • PRESO ATTO che è opportuno esplicitare e ribadire i contenuti dei Decreti del Presidente del Consiglio del 1 e del 4 Marzo in materia di competizioni sportivi e specificamente nelle parti attinenti l’utilizzo degli impianti sportivi comunali;
  • DATO ATTO che al fine di mettere in atto tutte le misure di contenimento della diffusione del virus "Covid-19" è opportuno impartire disposizioni in merito all’accesso degli uffici comunali;
  • SENTITI, ciascuno per quanto di rispettiva competenza: l’Assessore con delega alla Salute e alle Politiche Sociali Professoressa Amalia D’Incecco, il Responsabile del Settore I° “Amministrativo” Domenico Di Paolo, il Responsabile del Settore IV° “Vigilanza” Giustino Cavuto, il Responsabile del Settore III° “Tecnico” Geom. Antonio Savini;
  • VISTO il T.U. sugli Enti locali del 18 agosto 2000, n. 267, nel testo vigente, con particolare riferimento all’art. 50, comma 5;
  • ORDINA

    Per quanto espresso in premessa, che qui si intende riportato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

     

    ORDINA

    altresì, che tutti i locali pubblici ed aperti al pubblico presenti sul territorio comunale affiggano, in maniera ben visibile, apposito cartello, in formato non inferiore ad “A4”, contenente le prescrizioni di cui al citato allegato 1 al D.P.C.M. 4.3.2020, recante le misure igienico-sanitarie che chiunque deve adottare per prevenire il rischio di contagio dal virus COVID-19. Tali prescrizioni sono immediatamente scaricabili, tra l’altro, dall’home page del sito internet istituzionale del Comune di Tollo www.comune.tollo.ch.it

    ORDINA

    Che ai sensi del comma c) del D.P.C.M 4 Marzo 2020 negli impianti sportivi pubblici siti sul territorio comunale è consentito il solo svolgimento delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina nonché lo svolgimento degli allenamenti finalizzati alla partecipazione a competizioni sportive, purché gli atleti risultino iscritti alla data del 22/02/2020 a società sportive già presenti nella struttura ed a condizione che le attività si svolgano a porte chiuse con l'inibizione di qualsivoglia affluenza di pubblico, fatta salva la specifica autorizzazione a svolgere la competizione agonistica sportiva con libero accesso del pubblico di competenza delle Federazioni Sportive Nazionali;

     

    IMPARTISCE

     

    le seguenti disposizioni in merito all’accesso degli uffici comunali:

     

    RACCOMANDA

    a tutti i cittadini:

     

     

    FORMULA DIRETTIVA

    al Corpo di Polizia Municipale affinché sia assicurata idonea vigilanza su tutto il territorio comunale in ordine al rispetto delle prescrizioni di cui al citato D.P.C.M. 4.3.2020 ed a quanto specificamente disposto con la presente ordinanza.

    In particolare, il Corpo di Polizia municipale assicurerà la massima attività di sensibilizzazione nei confronti degli esercenti e dei cittadini tutti, al fine di evitare assembramenti di persone, nell’ambito dei mercati all’aperto, innanzi a bar, ristoranti ed altri esercizi per la somministrazione alimenti e in altri luoghi pubblici, ponendo in essere ogni opportuna azione, nel rispetto delle norme di settore.

    La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio comunale on-line ed al sito istituzionale dell’Ente ed è immediatamente esecutiva. Il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Chieti, al Comando dei Carabinieri di Tollo, alla Regione Abruzzo, all’Azienda Sanitaria Provinciale di Lanciano – Chieti - Vasto.

    Gli Uffici Comunali sono incaricati, ognuno per le proprie competenze, della massima diffusione sui mas-media del presente provvedimento. Fatte salve le ipotesi di reato, in caso di inosservanza della presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.

    E’ fatto obbligo al Corpo di Polizia municipale, alle Forze di Polizia ed a chiunque altro spetti di fare osservare il presente provvedimento. Contro la presente ordinanza è ammesso, entro sessanta giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on line, ricorso dinanzi al TAR della Abruzzo entro 60 giorni oppure, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

    Il Sindaco

    Angelo Radica

    • la chiusura, sino al 3 aprile 2020, del Centro di Aggregazione Comunale per gli Anziani, ubicato in Via Principe di Piemonte;
    • che ai sensi dei commi a) e b) del D.P.C.M 4 Marzo 2020 sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;
    • b) sono sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico (EnoMuseo, Auditorium Comunale, Palazzo Trotta) sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d);
    • è fatta raccomandazione ai cittadini di recarsi presso gli uffici comunali solo per questioni urgenti e non rinviabili;
    • l’accesso agli uffici sarà gestito con l’ingresso di un utente alla volta, previa identificazione da parte del personale addetto al servizio di portineria presente agli ingressi principali del Comune di Tollo;
    • gli utenti dovranno attendere in coda il proprio turno mantenendo la distanza minima di un metro.
    • di evitare che in qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale e, segnatamente, nei mercati all’aperto su suolo pubblico e negli spazi pubblici esterni di bar, ristoranti ed altri esercizi per la somministrazione alimenti, si creino assembramenti di persone, tali da non garantire la distanza minima interpersonale di un metro e, di conseguenza, si acuisca il pericolo di diffusione del virus di che trattasi;
    • ai proprietari e gestori delle attività produttive, commerciali e professionali e comunque che comportano un flusso di utenti/clienti/cittadini a garantire la distanza minima interpersonale di un metro;
    • di rispettare pedissequamente tutte le misure igieniche e sanitarie già ampiamente diffuse dalle organizzazioni sanitarie riconosciute e in particolare quelle di cui al citato allegato 1 al D.P.C.M. 4.3.2020;
    •  

FORMULA DIRETTIVA

al Corpo di Polizia Municipale affinché sia assicurata idonea vigilanza su tutto il territorio comunale in ordine al rispetto delle prescrizioni di cui al citato D.P.C.M. 4.3.2020 ed a quanto specificamente disposto con la presente ordinanza.

In particolare, il Corpo di Polizia municipale assicurerà la massima attività di sensibilizzazione nei confronti degli esercenti e dei cittadini tutti, al fine di evitare assembramenti di persone, nell’ambito dei mercati all’aperto, innanzi a bar, ristoranti ed altri esercizi per la somministrazione alimenti e in altri luoghi pubblici, ponendo in essere ogni opportuna azione, nel rispetto delle norme di settore.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio comunale on-line ed al sito istituzionale dell’Ente ed è immediatamente esecutiva. Il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Chieti, al Comando dei Carabinieri di Tollo, alla Regione Abruzzo, all’Azienda Sanitaria Provinciale di Lanciano – Chieti - Vasto.

Gli Uffici Comunali sono incaricati, ognuno per le proprie competenze, della massima diffusione sui mas-media del presente provvedimento. Fatte salve le ipotesi di reato, in caso di inosservanza della presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.

E’ fatto obbligo al Corpo di Polizia municipale, alle Forze di Polizia ed a chiunque altro spetti di fare osservare il presente provvedimento. Contro la presente ordinanza è ammesso, entro sessanta giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on line, ricorso dinanzi al TAR della Abruzzo entro 60 giorni oppure, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco

Angelo Radica

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